Al novero delle misure per il sostegno alle imprese contenute nella Legge di Bilancio 2026 appartiene, fra le altre, l'interessante credito d'imposta dedicato esclusivamente ai soggetti energivori e gasivori.
È l'articolo 1, commi da 962 a 965, a prevederlo. Le disposizioni sono infatti rivolte alle imprese di tutta Italia, munite di DURC regolare, che, per l'anno 2025, rientrano:
- nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, o
- nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale,
entrambi tenuti da CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali).
Con 10 milioni di euro di dotazione finanziaria, l'iniziativa è volta ad agevolare investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ricompresi negli Allegati A e B della legge n. 232/2016 (beni, cioè, 4.0), che siano stati effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
Stante il rinvio alla normativa istitutiva di Transizione 5.0 (art. 38, commi 4-5-7-8 d.l. n. 19/2024), e in attesa, comunque, di conoscerne la disciplina completa mediante Decreto Interministeriale MIMIT-MEF attuativo di futura adozione, al momento è possibile affermare ragionevolmente che rientrino nella nuova agevolazione fiscale esattamente gli investimenti 5.0, per come sono stati conosciuti negli anni scorsi.
Vale a dire investimenti 4.0 che, in più, facciano (abbiano fatto, in questo caso) conseguire all'impresa una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi (interessati dal progetto) non inferiore al 5%.
Nella normativa a cui si fa rinvio compaiono anche, come noto dal recente passato, software/piattaforme/sistemi/applicazioni per impianti intelligenti, che garantiscono monitoraggio e visualizzazione di consumi ed energia autoprodotta o raccolgono/elaborano dati anche da IoT di campo, nonché software per la gestione d'impresa se acquistati insieme ai precedenti, e i "famosi" investimenti cd. trainati, cioè riguardanti beni strumentali nuovi per autoproduzione di energia da FER per autoconsumo anche a distanza, inclusi impianti di stoccaggio, e spese per formazione del personale, acquisiti/sostenute nell'ambito dei progetti innovativi.
L'agevolazione, come anticipato, è data da un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, che riproduce le aliquote a scaglioni di Transizione 5.0:
- per la quota di investimenti fino a 10 milioni €:
a) 35%, in caso di riduzione dei consumi energetici "standard" (almeno 3% per la struttura o almeno 5% per il processo produttivo);
b) 40%, in caso di riduzione > 6% per la struttura o > 10% per il processo produttivo;
c) 45%, in caso di riduzione > 10% per la struttura o > 15% per il processo produttivo;
- per la quota di investimenti oltre 10 milioni € fino a 50 milioni € annui:
a) 5%, in caso di riduzione dei consumi energetici "standard" (almeno 3% per la struttura o almeno 5% per il processo produttivo);
b) 10%, in caso di riduzione > 6% per la struttura o > 10% per il processo produttivo;
c) 15%, in caso di riduzione > 10% per la struttura o > 15% per il processo produttivo.
Degna di nota è l'esclusione dell'applicazione a questa nuova misura del principio europeo a tutela dell'ambiente cd. DNSH ("Do No Significant Harm" - Non Arrecare un Danno Significativo).
Il credito d'imposta non sarà cumulabile, per i medesimi costi, con altre agevolazioni.
Alla luce, dunque, delle norme attualmente disponibili sembra proprio che l'intento del legislatore sia quello di voler "offrire" alle imprese energivore o gasivore che, nel 2025, non abbiano ottenuto il "vecchio" credito d'imposta Transizione 5.0, una nuova misura che ricalca la passata, ma priva, al tempo stesso, del vincolo DNSH. Il Decreto Interministeriale attuativo dovrà fare piena luce su ciò.
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