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Credito di imposta Zone Logistiche Semplificate (ZLS) 2026-2028

21 Gen 2026

All'interno della Legge di Bilancio dello Stato 2026 trovano spazio, all'art. 1, commi da 444 a 447, il rifinanziamento e la prosecuzione dell'agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, dedicata ad investimenti in beni e immobili strumentali effettuati nelle aree assistite, cioè ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. c) TFUE, delle ZLS - Zone Logistiche Semplificate.

 

 

 

Come noto, si tratta di misura istituita con l'art. 13 d.l. n. 60/2024 e rivolta alle porzioni territoriali, a carattere produttivo, delle Regioni più sviluppate, "legate" a porti, retroporti, interporti, piattaforme logistiche: le ZLS appunto.

Si ricorda che sono esistenti le seguenti ZLS:

- ZLS Regione Veneto: Porto di Venezia-Rodigino;

- ZLS Regione Lombardia;

- ZLS Regione Toscana;

- ZLS Regione Emilia-Romagna;

- ZLS Porto e Retroporto di Genova;

- ZLS Friuli-Venezia Giulia.

Il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione i dettagli e gli elenchi relativi ai Comuni rientranti nelle Zone Logistiche Semplificate e, fra essi, quelli ulteriormente ricompresi nelle cd. aree assistite 107.3.C TFUE della vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

 

 

Venendo ai beneficiari della misura agevolativa, si tratta delle imprese già operative o che si insediano nelle ZLS, con esclusione di quelle operanti nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, oltre a quelle operanti nella pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli.

Come requisiti "chiave" di ammissibilità si segnalano: la regolarità del DURC e antimafia (per agevolazione > 150.000 €); il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato; l'assenza di delocalizzazioni che interessino lo stabilimento oggetto di agevolazione, effettuate/da effettuarsi nei 2 anni precedenti la domanda/successivi alla fine dell'investimento incentivato.

Fondamentale è, poi, l'ubicazione della sede operativa, in cui si realizza il progetto, all'interno delle aree 107.3.C TFUE della Zona Logistica Semplificata di riferimento.

 

 

 

La misura incentiva gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, facenti parte di un progetto di cd. "investimento iniziale" (per come definito nel GBER - Reg. UE n. 651/2014, art. 2, punti 49-50-51).

Viene ammesso l'acquisto (anche tramite leasing) di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché l'acquisto di terreni e l'acquisizione/realizzazione/ampliamento di immobili strumentali all'investimento stesso e utilizzati per l'attività della struttura produttiva ubicata in area 107.3.C TFUE della ZLS.

Si precisa che il costo totale di progetto dovrà essere compreso fra 200.000 € e 100 milioni €. Le PMI, nel rispetto del Reg. UE GBER, potranno compiere qualsiasi forma di investimento inziale; le grandi imprese, invece, solo un investimento iniziale destinato alla creazione di nuova attività economica.

Inoltre, laddove si tratti, sia per PMI che per grandi imprese, di investimento iniziale teso alla diversificazione dell'attività di uno stabilimento, i costi ammessi devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

 

 

 

Alla misura la Legge di Bilancio 2026 destina 100 milioni € per ognuno degli anni 2026-2027-2028, come dotazione finanziaria.

Il credito d'imposta viene concesso in regime di aiuto di Stato in esenzione GBER (Reg. UE n. 651/2014), applicando le intensità massime di aiuto per le grandi imprese, previste nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Tali intensità sono pari al 10%-15% del costo totale di progetto, a seconda dell'esatta ubicazione geografica dello stesso, e - per progetti fino a 50 milioni € - sono aumentate di:

- 10 punti percentuali per le medie imprese;

- 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Inoltre, qualora il progetto preveda investimenti in ambito cd. STEP (Reg. UE n. 795/2024), vale a dire riguardi tecnologie digitali e innovazione deep tech, tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie, l'intensità è aumentata di 5 punti percentuali.

 

 

 

Il credito è utilizzabile in compensazione, dal giorno lavorativo successivo a quello della pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del provvedimento con cui viene definito il moltiplicatore ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di credito fruibile.

Si ricorda, altresì, che il credito andrà inserito nella dichiarazione dei redditi in cui è riconosciuto e in tutte quelle successive fino al periodo d'imposta di sua fine utilizzo. E che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da revisore legale dei conti. E che il credito stesso è cumulabile con altri aiuti di Stato e con misure cd. generali, a fronte, invece, della sua non cumulabilità col credito d'imposta Transizione 5.0.

 

 

 

Per beneficiare dell'agevolazione, l'impresa deve inviare all'Agenzia delle Entrate:

una comunicazione iniziale:

- dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, in cui indica l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2026;

- dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027, in cui indica l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2027;

- dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028, in cui indica l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2028;

e una successiva comunicazione integrativa, che attesti l'avvenuta realizzazione degli investimenti, da trasmettersi:

- dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027;

- dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028;

- dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029.

 

 

 

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