La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta, con l'art. 1 commi 925-926, sulla già nota, ed esistente da anni, misura agevolativa fiscale rappresentata dal credito d'imposta per attività di R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
Le novità introdotte sono due:
1) la misura "perde" dalle attività agevolabili quelle di innovazione tecnologica: sul punto, infatti, non vi è stata nessuna proroga della precedente disciplina, conclusasi dunque col periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025;
2) il prolungamento, con modifiche, al 2026 della porzione riguardante l'attribuzione di credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica.
Restano in vigore, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, le disposizioni dedicate alla R&S.
Mettendo insieme, dunque, quanto sopra, si ricava che alla misura, per come da quest'anno delineata, potranno accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo o in design e ideazione estetica.
Rimangono validi gli stessi requisiti soggettivi di ammissibilità già noti del passato: regolarità del DURC, rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, assenza di procedure concorsuali a proprio carico e di sanzioni interdittive ex d.lgs. n. 231/2001.
Intatte anche le qualificazioni delle attività agevolate:
- per R&S: ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, per come definite dal MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tenendo conto del noto Manuale OCSE di Frascati 2015, che perseguano un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico;
- per design e ideazione estetica: tali attività devono essere svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Confermate le spese ammissibili, di seguito riepilogate in sintesi:
- per R&S: spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici impiegati nella R&S; quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati; spese per contratti di ricerca extra muros; quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale; servizi di consulenza e servizi equivalenti; materiali, forniture e altri prodotti analoghi;
- per attività di design e ideazione estetica: spese per personale impiegato in tali attività; quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati; contratti con professionisti o studi professionali o altre imprese per lo svolgimento da parte del commissionario delle attività agevolate; servizi di consulenza e servizi equivalenti; materiali, forniture e altri prodotti analoghi.
Venendo all'agevolazione ottenibile, nulla di nuovo - come anticipato su - per R&S: fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2031, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
Per le attività di design e ideazione estetica, invece, ecco la nuova previsione: per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è dato un credito d'imposta pari al 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, utilizzabile in un'unica quota annuale, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. La Legge di Bilancio destina 60 milioni di euro come dotazione per quest'ultima agevolazione.
Entrambi i crediti sono cumulabili, per gli stessi costi, con altre agevolazioni.
Si ricordano, infine, gli oneri comunicativi gravanti sulle imprese beneficiarie e aventi come destinatario il MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy:
- comunicazione per consentire la valutazione dell'andamento nel tempo dell'agevolazione;
- comunicazione preventiva ("figlia" dell'art. 6 d.l. n. 39/2024) relativa all'ammontare degli investimenti che si vogliono compiere, alla presunta ripartizione negli anni del credito e alla sua fruizione. Tale comunicazione va aggiornata ad investimento completato;
- certificazione delle spese sostenute, rilasciata da revisore legale dei conti;
- per il credito d'imposta relativo a design e ideazione estetica, la Legge di bilancio 2026 prevede, poi, un'apposita comunicazione (ulteriore) circa il totale delle spese sostenute e l'importo del credito così maturato.
A quanto appena sopra si aggiunge l'obbligo di redigere e conservare una relazione tecnica asseverata, a cura dell'impresa stessa, che illustri in modo completo ed esaustivo l'intera attività agevolata svolta.
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Riepilogo dei contenuti dell'agevolazione rifinanziata nella Legge di Bilancio 2026