Novità per la misura agevolativa nazionale "Nuova Marcora"! Il MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy, infatti, ha pubblicato il Decreto Direttoriale 30 luglio 2025, col quale si definisce la nuova disciplina attuativa di tale misura, istituita - nella sua ultima versione vigente - dal D.M. MISE 4 gennaio 2021.
Il quadro normativo di ultimo conio va a sostituire il precedente, datato marzo 2021, con efficacia a partire dal giorno successivo alla (prossima) pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di apposito avviso.
Immutato l'obiettivo dell'iniziativa: offrire sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative sociali e di produzione e lavoro, aventi dimensione di PMI, nelle quali la società finanziaria partecipata dal MIMIT che concede l'agevolazione (CFI - Cooperazione Finanza Impresa s.c.p.a.) acquisisca o abbia già acquisito una partecipazione temporanea di minoranza.
Come noto, la misura si affianca e costituisce evoluzione dell'originaria Legge Marcora n. 49/1985, nata per salvaguardare l'occupazione attraverso la creazione di cooperative tra i dipendenti di imprese in crisi (cd. workers buyout).
Tali cooperative sociali e di produzione e lavoro, partecipate, come detto, da CFI, devono - fra i vari requisti previsti: avere sede legale e/o operativa attiva in Italia; essere in regola con l'obbligo di stipula di polizza catastrofale (secondo le tempistiche di legge) e - per agevolazioni pari o superiori a 150.000 € - con la normativa antimafia; essere, poi, munite di DURC regolare.
Sono ammessi tutti i settori produttivi.
Gli interventi agevolabili, coerenti con l'obiettivo, sopra menzionato, della misura stessa, possono riguardare:
A. realizzazione, con avvio successivo alla domanda, di programmi di investimento:
- in attivi materiali e/o immateriali (rientranti nella disciplina del Reg. UE n. 651/2014 cd. GBER);
- diretti all’acquisizione di attivi materiali o immateriali connessi alla produzione agricola primaria (rientranti nella disciplina del Reg. UE n. 2472/2022 cd. ABER);
- riguardanti la trasformazione di prodotti agricoli o la commercializzazione di prodotti agricoli (rientranti nella disciplina del Reg. UE n. 2472/2022 cd. ABER);
- riguardanti la produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura (secondo il Reg. UE n. 717/2014 cd. de minimis pesca e acquacoltura);
oppure
B. esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa (secondo i Regolamenti ccdd. de minimis n. 2831/2023, per i settori ordinari di attività d'impresa, n. 1408/2013 per il settore agricolo, e n. 717/2014 per la pesca e l'acquacoltura):
- connesse alla realizzazione di investimenti non rientranti nelle casistiche di cui alla lettera A. sopra;
oppure
- per il finanziamento di capitale circolante, in relazione alla fase di nascita oppure al percorso di sviluppo e consolidamento della società cooperativa stessa.
Con riguardo particolare ai progetti a cui si applica la disciplna sugli aiuti di Stato dei Regolamenti UE ccdd. GBER e ABER, si segnala che sono ammesse spese per: costruzione, acquisizione e ristrutturazione dell’unità produttiva; macchinari, impianti e attrezzature nuovi; programmi informatici, cloud e licenze d’uso; diritti d’autore, brevetti e marchi commerciali; costruzione, acquisizione e miglioramento di immobili; investimenti non produttivi legati a obiettivi ambientali e climatici; investimenti in materia di irrigazione; ripristino del potenziale produttivo danneggiato da eventi naturali o agenti patogeni; prevenzione di danni da eventi naturali e agenti patogeni; utilizzo di acque affinate quale fonte idrica alternativa; costi generali.
L'agevolazione concedibile assume la forma del finanziamento agevolato, concesso da CFI, con le seguenti caratteristiche:
- tasso d'interesse pari a zero;
- durata compresa tra 3 e 10 anni;
- importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e comunque non superiore a 2 milioni di euro;
- a potenziale copertura dell'intero investimento effettuato, nei limiti di ESL - Equivalente Sovvenzione Lordo - e del massimale di aiuto applicabili al singolo caso di specie;
- assenza di garanzie.
Il sostegno descritto è concesso attraverso procedura valutativa a sportello, con domande - dunque - esaminate in base all'ordine cronologico di loro presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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